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Utilizzo fraudolento delle assenze per malattia

Nov 1, 2016

La valutazione dell’attività lavorativa svolta dal dipendente nei periodi di assenza dal lavoro per malattia, non può essere valutata ex ante, per accertare se la stessa possa pregiudicare o ritardare la sua guarigione. Il recesso è quindi giustificato non solo quando l’attività esterna svolta al di fuori del rapporto di lavoro sia per sé sufficiente a far presupporre la fraudolenta simulazione della malattia, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa realmente pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, in violazione ai doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Le disposizioni della L. 300/70 in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore di lavoro medesimo di procedere, al fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima, per determinare uno stato d’incapacità lavorativa e quindi a giustificare l’assenza. È ammissibile che la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore, sia stata compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cassazione Civile 3704/1987)
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