Infedeltà coniugale e addebito della separazione
Il rapporto tra infedeltà coniugale e addebito della separazione dipende dalla successione degli eventi. Il tradimento può assumere rilievo quando è causa della crisi, mentre la valutazione cambia se la convivenza era già divenuta intollerabile per ragioni precedenti.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 552/2015, ha esaminato una controversia nella quale la moglie chiedeva l’addebito al marito dopo aver scoperto una relazione extraconiugale. L’uomo sosteneva che il matrimonio fosse entrato in crisi durante le difficoltà della propria azienda e per la mancanza di sostegno affettivo.
Il caso deciso dal Tribunale di Nuoro
Nel procedimento sono stati prodotti elementi volti a collocare temporalmente la relazione. Le dichiarazioni dell’investigatore incaricato e gli altri riscontri indicavano che il rapporto extraconiugale era iniziato prima degli eventi indicati dal marito come origine della crisi matrimoniale.
Il giudice ha quindi valutato la cronologia e il nesso causale tra violazione dell’obbligo di fedeltà e rottura della convivenza. La pronuncia riguarda quel quadro probatorio e non consente di ritenere automaticamente addebitabile ogni separazione nella quale emerga un’infedeltà.
Perché la cronologia dei fatti è decisiva
Date, incontri, durata della relazione e situazione della coppia permettono al legale di ricostruire se la crisi fosse già conclamata. La documentazione deve essere confrontata con testimonianze, comunicazioni acquisite e altri comportamenti delle parti.
Le indagini private sull’infedeltà possono documentare incontri e condotte osservabili in luoghi pubblici, mantenendo l’attività entro un periodo definito. Non consentono accessi a telefoni, messaggi, account o abitazioni.
Relazione investigativa e testimonianza
Una relazione ordinata riporta giornate, luoghi, orari e persone osservate, accompagnando le immagini con una descrizione puntuale. Nel processo può rendersi necessaria la testimonianza dell’operatore che ha svolto gli accertamenti.
- cronologia degli episodi osservati
- documentazione fotografica contestualizzata
- indicazione degli operatori e delle modalità appropriate
- separazione tra fatti accertati e informazioni del cliente
Limiti di privacy e proporzionalità
La tutela di un diritto deve essere indicata nell’incarico scritto. Durata e intensità delle verifiche vanno calibrate sugli elementi disponibili, evitando raccolte indiscriminate di informazioni sulla persona o su soggetti estranei.
Per il trattamento dei dati e la riservatezza è disponibile l’informativa privacy. Spetta all’avvocato valutare rilevanza, produzione in giudizio e collegamento con la domanda di addebito.
Coordinare indagine e strategia legale
Prima di avviare gli accertamenti è utile definire con il legale quali fatti e quale periodo possano incidere sulla controversia. Per valutare se un’indagine sia pertinente e proporzionata è possibile contattare Milano Investigazioni.
Domande frequenti
No. Il giudice potrebbe valutare se l’infedeltà abbia causato la crisi o sia intervenuta quando il rapporto era già compromesso. Cronologia e complesso delle prove sono determinanti.
La relazione può fornire elementi utili, ma viene esaminata insieme alle altre prove e alle contestazioni delle parti. Il suo peso dipende da precisione e modalità di raccolta.
No. L’accesso non autorizzato a dispositivi, account e comunicazioni è estraneo all’attività investigativa. Gli accertamenti riguardano fatti osservabili e fonti disponibili.

