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Abuso permessi legge 104/92

Dic 1, 2016

Rientra certamente nel potere dei datori di lavoro verificare la correttezza, sotto il profilo dell’effettività, della richiesta di permessi legge 104 per l’assistenza di un famigliare disabile. La richiesta di tale permesso, presuppone dunque che ci si obblighi effettivamente a fornirla senza che sia lecito occuparsi di altro in quelle ore. Deve quindi ritenersi abuso del diritto, allorché i permessi della legge 104 vengano utilizzati non per l’assistenza del famigliare disabile, bensì per altre attività, con conseguente idoneità della condotta, attribuibile a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Il comportamento del lavoratore subordinato, infatti, nell’ipotesi accertata di abuso del diritto inteso come lesivo della buona fede, priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente e integra di fatto, nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’addebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale. Ai fini della sussistenza della giusta causa del licenziamento, non è quindi tanto rilevante l’entità del danno eventualmente arrecato della condotta addebitata, quanto piuttosto l’incidenza di quest’ultima sul vincolo fiduciario, ravvisata nel comportamento sintomatico di chi persistentemente fruisce di un beneficio, per soddisfare esigenze proprie e non per l’assistenza ai portatori di handicap, con un danno non solo per il datore di lavoro, che vede mancare la prestazione lavorativa dovuta, ma anche per l’intera collettività costretta a sopportare l’indebito costo.

Cassazione Civile 4984/2014 – legittimo licenziamento disciplinare del lavoratore che viene individuato dall’agenzia investigativa a utilizzare permessi della L. 104/92 per finalità diverse dall’assistenza al disabile.

Cassazione Civile 9217/2016 – legittimo licenziamento disciplinare del dipendente che nei giorni di permesso retribuiti ex art. 33 L. 104/92 aveva svolto, anche solo parzialmente altri compiti, trattenendosi presso l’abitazione dell’assistita solo un numero di ore legalmente inferiore a quelle del permesso stesso.

Cassazione Civile 9746/2016 – legittimo licenziamento disciplinare del dipendente che, durante i giorni di permesso L. 104/92 per l’assistenza della suocera disabile, si era recato più volte a lavorare in alcuni terreni di proprietà.

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