Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20090 del 7 ottobre 2015 – La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20090/2015, conferma la legittimità del licenziamento del dipendente che svolge altra attività lavorativa nel periodo di assenza dal lavoro per dichiarato infortunio. Nel caso di specie, le attività svolte dall’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, hanno permesso di accertare che il dipendente in costanza di infortunio prestava la propria collaborazione presso la caffetteria gestita dalla figlia, compiendo azioni e movimenti incompatibili con lo stato di salute dichiarato. I giudici di legittimità hanno ritenuto tali comportamenti lesivi del vincolo fiduciario, insito nel rapporto di lavoro subordinato, confermando il consolidato orientamento secondo cui il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede soprattutto allorquando l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione.