Sentenza Tribunale di Roma 11477/2011
A seguito di discordanze rilevate nei chilometri percorsi e nei rimborsi spese presentati, l’azienda datrice di lavoro aveva chiesto l’ausilio di un’agenzia investigativa per controllare spostamenti ed attività di un proprio dipendente informatore scientifico. A seguito della notifica allo stesso di una contestazione disciplinare in merito, l’informatore scientifico impugnava la suddetta contestazione. Come però più volte affermato (fra tutte : sentenza Cassazione n. 10313/1998 e n. 6390/1999), si conferma legittimo lo strumento investigativo teso a verificare mancanze specifiche del dipendente ed è stata altresì riconosciuta la violazione del dovere di buona fede e correttezza (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché giudicata pretestuosa, reiterata e fraudolenta, la condotta del lavoratore (art 640 c.p.).