Attività lavorativa durante l’infortunio e rapporto fiduciario
Lo svolgimento di un’attività lavorativa durante l’infortunio può incidere sul rapporto fiduciario quando risulta incompatibile con la menomazione dichiarata oppure espone il recupero a un concreto ritardo. La valutazione richiede riscontri precisi sulla condotta e un confronto con la situazione sanitaria.
La sentenza della Cassazione n. 20090 del 7 ottobre 2015 riguarda un dipendente che, durante l’assenza, collaborava presso la caffetteria della figlia. L’indagine disposta dal datore di lavoro aveva ricostruito presenze, movimenti e attività compiute nel locale.
La decisione della Cassazione n. 20090/2015
I giudici hanno confermato il licenziamento considerando le modalità concrete della collaborazione e la loro incidenza sugli obblighi di correttezza e buona fede. La pronuncia si inserisce in un orientamento che valuta sia l’eventuale simulazione, sia il rischio di compromettere o rallentare la guarigione.
L’esito del caso non consente di equiparare ogni attività quotidiana a un illecito disciplinare. Il lavoratore conserva la possibilità di svolgere azioni compatibili con le proprie condizioni. Gravità, durata e caratteristiche dell’attività esterna devono essere esaminate nel loro insieme.
I fatti che possono essere oggetto di osservazione
L’agenzia può documentare circostanze percepibili dall’esterno, in spazi pubblici o aperti al pubblico. Una verifica investigativa sulle assenze può riguardare la regolarità della presenza in un’altra attività, le mansioni visibili e la ripetizione degli episodi.
- apertura o gestione di un esercizio commerciale
- movimentazione di merci o attrezzature
- attività manuali prolungate
- presenze organizzate secondo orari ricorrenti
La distinzione dagli accertamenti medici
L’investigatore descrive fatti e non formula diagnosi. L’accertamento dell’infortunio e la valutazione della capacità lavorativa competono ai soggetti previsti dalla normativa. Il datore deve evitare domande che richiedano accesso a dati sanitari o controlli invasivi.
I principi dello Statuto dei lavoratori impongono di delimitare l’incarico alla verifica di condotte potenzialmente illecite. Non sono ammessi accessi a domicilio, dispositivi personali, comunicazioni o altre fonti riservate.
Relazione investigativa e valutazione disciplinare
La relazione dovrebbe indicare il motivo dell’incarico, le giornate di osservazione, gli operatori impiegati e una cronologia verificabile. Le immagini vanno collegate ai singoli episodi senza conclusioni mediche o giudizi sulla colpevolezza.
Il datore e il legale possono confrontare questi elementi con certificati, mansioni, regolamento aziendale e giustificazioni del dipendente. L’approfondimento sulle assenze per malattia illustra criteri analoghi applicati a un diverso titolo di assenza.
Valutare proporzionalità e pertinenza
Quando emergono elementi concreti su un’attività svolta durante l’infortunio, Milano Investigazioni può definire verifiche circoscritte e proporzionate. Per richiedere una valutazione preliminare è possibile contattare l’agenzia. L’eventuale utilizzo disciplinare o giudiziale dei risultati deve essere valutato dal professionista legale competente.
Domande frequenti
Sì, se compatibili con la condizione e con le prescrizioni ricevute. La condotta può assumere rilievo disciplinare quando l’attività contraddice lo stato dichiarato oppure può incidere negativamente sul recupero.
Può osservare ciò che è accessibile al pubblico e documentare fatti percepibili. L’incarico non comprende l’ingresso in spazi privati, l’uso di identità fittizie invasive o l’accesso a documenti riservati.
La valutazione sanitaria appartiene ai medici e agli organismi competenti. L’investigatore fornisce una descrizione oggettiva delle attività, che il datore e i consulenti possono sottoporre a esame.

