Controllo a distanza dei lavoratori: prima e dopo il Jobs Act
In passato, la normativa relativa al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori era molto restrittiva. L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori del 1970 vietava in modo esplicito l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori, tranne in casi molto particolari che dovevano essere concordati con i sindacati o l’Ispettorato del Lavoro.
L’articolo 4 della Legge 300/70 stabiliva che: “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.”
Con l’entrata in vigore del “Jobs Act” nel 2015, la normativa ha subito significative modifiche. Infatti il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha apportato importanti cambiamenti alla disciplina del controllo a distanza dei lavoratori che fino a quel momento era, come abbiamo visto, sostanzialmente vietato. Con il Jobs Act ai datori di lavoro è consentito utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza. La seconda parte della normativa permette il controllo a distanza sugli strumenti assegnati ai dipendenti per svolgere la prestazione lavorativa, come computer, telefoni e tablet, nonché sugli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale sostituendo l’art. 4 della Legge 300/70 con l’art. 23 del D.Lgs 151/15:
“Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). – 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
Privacy e controllo a distanza dei lavoratori
L’aspetto cruciale da considerare quando si parla di controllo a distanza è il rispetto della privacy dei lavoratori. La legge italiana prevede normative specifiche per la protezione dei dati personali, come il Decreto Legislativo n. 196/2003 ma anche il Regolamento Europeo 679/2016 applicabile dal 25 maggio 2018 prescrive scrupolosi standard di tutela della privacy a cui gli stati membri devono adeguarsi. Recentemente, il 26 luglio 2023, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato di avere sanzionato un’azienda per aver installato un sistema di allarme che si basava sull’uso delle impronte digitali, un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori e un impianto di videosorveglianza in violazione della normativa sul rispetto della privacy sia per inadeguatezza dei mezzi utilizzati sia perché i lavoratori non avevano avuto opportuna informativa in merito a loro utilizzo da parte dell’azienda. È opportuno, quindi, ribadire che i lavoratori devono essere informati in maniera sufficientemente esplicita sull’utilizzo di strumenti di controllo a distanza e sui dati eventualmente raccolti e conservati. Il mancato rispetto di queste condizioni rende l’uso delle informazioni raccolte illegittimo e può comportare conseguenze legali per il datore di lavoro.
Controllo a distanza dei dipendenti tramite investigatori privati
Un aspetto interessante che va considerato è il controllo a distanza dei dipendenti per mezzo di attività investigativa ad opera di investigatori privati. Questa pratica non è esplicitamente contemplata nel Titolo I della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), che regola i modi in cui può essere sorvegliata l’attività del personale dipendente. Tuttavia, la giurisprudenza ha affrontato questa forma di vigilanza e ha cercato di collocarla all’interno del quadro normativo esistente. Come abbiamo visto il Jobs Act allarga notevolmente le maglie normative dello Statuto dei Lavoratori e consente il controllo dei dipendenti in alcune circostanze senza che sia sempre necessario un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato Del Lavoro. Abbiamo visto che il Jobs Act consente l’utilizzo di strumenti di sorveglianza per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale, per cui risulta lecita l’attività investigativa di controllo dei dipendenti anche da parte di agenzie investigative.
La nostra agenzia investigativa Milano Investigazioni può aiutare le aziende in situazioni in cui si renda necessario il controllo dei dipendenti operando in maniera completamente conforme alla normativa vigente.