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Legge 104 permessi: nessun abuso se si resta a disposizione del famigliare disabile anche a casa propria

Ago 27, 2020

Che cosa prevede la legge 104

La legge 104/92 (legge 5 febbraio 1992 n. 104Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili), norma legislativamente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili.

L’autonomia e l’integrazione sociale del disabile sono garantite garantendo al portatore di handicap e alla sua famiglia il sostegno necessario, tale sostegno è garantito attraverso servizi alla persona e/o alla famiglia attraverso l’aiuto economico, psicologico, psicopedagogico e tecnico.

I famigliari hanno diritto all’esenzione dal lavoro per assistere la persona con certificazione 104.

La legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse.

I famigliari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell’attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.

Possono ottenere 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi

in caso di soggetto con handicap grave da assistere anche in maniera continuativa, il coniuge, il genitore, il parente di secondo grado, il parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il permesso è diritto anche dei genitori adottivi o affidatari ma solo se figli sono disabili minorenni.

Un solo lavoratore può usufruire dei permessi.

Per usufruire dei permessi giornalieri il disabile deve essere affetto da handicap grave e non sia degente presso strutture specializzate.

Il genitore usufruisce dei permessi anche se l’altro genitore è disoccupato, o il genitore lavoratore dipendente se l’altro genitore è lavoratore autonomo.

Leggi anche  Legittimo, da parte dell'investigatore privato, il controllo a distanza del lavoratore

Variazioni a seguito della sentenza della Cassazione n.16930 del 12 agosto 2020

Secondo la sentenza n. 16930 della Corte di Cassazione, è consentita l’assistenza graduale e a distanza del parente disabile, tuttavia rimanendo a disposizione in caso di necessità.

La Corte Suprema relativamente alla legge 104, ha stabilito, per ciò che riguarda i permessi lavorativi per l’assistenza dei parenti disabili, che è lecita l’assistenza graduale e a distanza, a patto che il lavoratore sia a disposizione del congiunto disabile per qualsiasi necessità. Di fatto questa ordinanza permette ai lavoratori con permessi ex Legge 104/92 di rimanere presso la propria residenza, purché restino in contatto costante con il congiunto agiscano prontamente rispondendo alle esigenze del disabile.

L’attività del detective privato alla luce della sentenza n. 16930 in merito alla legge 104/92

La scorretta fruizione dei permessi ex Legge 104 del 1992 rappresenta giusta causa di licenziamento come abbiamo visto nell’articolo dedicato agli abusi dei permessi di legge 104 e in quello sulle indagini investigative per abuso legge 104.

Usufruire impropriamente di tali permessi rappresenta un abuso di tale diritto e utilizzarli in modo diverso dall’assistenza al portatore di handicap, per svolgere altre attività, rende lecito l’intervento dell’investigatore privato. L’uso scorretto dei permessi va contro ai doveri di correttezza verso la propria azienda, ma rappresenta anche truffa aggravata ai danni dell’INPS, ed è un reato procedibile d’ufficio quindi anche in assenza di querela e qualora intervenisse il giudice del lavoro, questi dovrà informare la Procura in merito al reato da lui constatato.

Le aziende possono rivolgersi alle agenzie investigative nelle indagini sulle le frodi aziendali. L’investigazione è consentita anche qualora esista semplicemente il sospetto di inappropriato utilizzo dei permessi ex Legge 104/92. Le indagini dei nostri investigatori sono svolte rispettando la privacy, e permettono di acquisire prove certe dell’improprio utilizzo dei permessi che danno modo al datore di lavoro di mettere in essere il licenziamento per giusta causa.

A tale proposito la Cassazione, pur stabilendo che il permesso si possa usufruire anche presso la propria abitazione qualora diversa da quella del disabile, ha chiarito che il lavoratore che usufruisca del permesso ex Legge 104/92 è tenuto a fornire al disabile un’assistenziale permanente, continua e globale, ovvero che durante il permesso l’assistenza non deve essere compromessa dal qualsiasi attività personale del lavoratore. L’investigatore potrà quindi verificare ed eventualmente provare che lo svolgere altre attività compromette la pronta e completa assistenza verso il disabile.

La nostra agenzia investigativa a Milano è esperta nel reperimento di tali prove nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

 

 

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