Validità delle prove fornite dall’investigatore privato in caso di infedeltà coniugale
Spesso si è discusso della valenza probatoria processuale dei rapporti investigativi.
I report investigativi sono costituiti dalla documentazione raccolta dal detective e possono essere utilizzati a supporto dei diritti di una delle parti in causa in un procedimento giudiziario.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516/2014, ha affermato che è lecito raccogliere prove per mezzo dell’investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l’adulterio coniugale ed addebitare la separazione al coniuge infedele. Viene così confermata la validità probatoria del rapporto investigativo, seppure fondato su informazioni raccolte in assenza di garanzia di contraddittorio.
Il report investigativo come prova atipica
Le prove fornite da un’agenzia di investigazione vengono considerate “prove atipiche” perché fornite da un soggetto terzo. Le prove atipiche sono ammesse nell’ordinamento italiano a patto che non vengano utilizzate per aggirare divieti o per introdurre elementi di prova che non sarebbero ammessi nel corso del processo.
Il Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., con sentenza del 1 luglio 2015 ha ribadito che il report investigativo può essere inserito come prova atipica nel processo e può essere determinante per emettere il giudizio di colpevolezza nei confronti del coniuge infedele se questi non contesta il contenuto di tali prove.
Ne deriva che la produzione documentale di un detective privato ha un’importanza fondamentale per l’esito di un processo soprattutto nei casi di processi in cui è importante produrre prove (foto, filmati, registrazioni) a carico del coniuge che tradisce per attribuirgli l’addebito della separazione giudiziale.