Non rientra però nel campo di applicazione dell’art. 4, il controllo posto in essere dal datore di lavoro, qualora l’attività di controllo prescinda dalla sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti e sia, invece, unicamente diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti dagli stessi posti in essere.
In tale ultimo caso entra quindi in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Tale attività è dunque ritenuta dalla Suprema Corte non rientrante nel campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che esclude dai controlli vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.
Pertanto si può quindi affermare senza ombra di smentita che è legittima, da parte dell’investigatore privato, l’applicazione e l’utilizzo di telecamere occulte all’interno del posto di lavoro quando le immagini siano dirette ad accertare unicamente, seppur in modo occulto appunto, eventuali condotte illecite del lavoratore e, in particolare, risulti indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale.