Licenziamento per abuso della malattia e attività esterna
Il licenziamento per abuso della malattia può essere valutato quando il lavoratore svolge attività incompatibili con lo stato dichiarato, tali da far dubitare dell’infermità o da compromettere il recupero. Il comportamento deve essere accertato attraverso fatti concreti, senza trasformare l’indagine in una verifica sanitaria.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 20090 del 7 ottobre 2015, ha esaminato il caso di un dipendente assente per infortunio che collaborava nella caffetteria gestita dalla figlia. Le attività osservate comprendevano movimenti e mansioni ritenuti incompatibili con la condizione rappresentata.
Il caso della collaborazione nella caffetteria
L’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro aveva documentato la presenza del dipendente nel locale e le operazioni concretamente svolte. La decisione ha considerato il valore sintomatico di tali condotte rispetto alla correttezza, alla buona fede e al vincolo fiduciario.
Il giudizio non dipende dalla semplice uscita di casa durante l’assenza. Occorre valutare natura della patologia, prescrizioni, mansioni contrattuali, intensità dell’attività esterna e possibile incidenza sulla guarigione. La compatibilità sanitaria richiede competenze mediche e non può essere stabilita dall’investigatore.
Che cosa può documentare un investigatore privato
Un controllo sul dipendente può descrivere comportamenti visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico, come la presenza continuativa in un esercizio, il trasporto di materiali o lo svolgimento di compiti organizzati. La relazione deve separare le osservazioni dalle valutazioni successive del datore di lavoro.
- giorni e fasce orarie degli accertamenti
- luoghi nei quali si svolge l’attività osservata
- azioni compiute e loro durata
- eventuale continuità o ripetizione della condotta
Controllo difensivo e divieto di accertamenti sanitari
Il datore di lavoro non può affidare all’agenzia la diagnosi o il controllo dell’infermità. Gli accertamenti sanitari seguono i canali previsti dalla legge. L’attività investigativa riguarda invece circostanze materiali estranee alla medicina, quando sono collegate a un possibile illecito contrattuale.
La disciplina dello Statuto dei lavoratori richiede di mantenere distinta la verifica di condotte fraudolente dalla sorveglianza ordinaria della prestazione. Finalità, durata e modalità devono essere definite nell’incarico scritto.
Dalla relazione alla contestazione disciplinare
Il report investigativo può fornire una cronologia ordinata e documentazione fotografica. Spetta al datore di lavoro, con il supporto dei consulenti, verificare la rilevanza disciplinare, rispettare la procedura di contestazione e valutare la proporzionalità di un’eventuale sanzione.
Altri criteri applicabili alle assenze sono illustrati nell’approfondimento sull’utilizzo fraudolento delle assenze per malattia. Nessuna singola attività determina automaticamente la legittimità del recesso.
Quando richiedere una valutazione
In presenza di attività potenzialmente incompatibili con l’assenza per malattia, Milano Investigazioni può valutare la praticabilità di accertamenti mirati. Per descrivere il caso e richiedere un primo confronto è possibile contattare l’agenzia.
Domande frequenti
No. Possono assumere rilievo le attività incompatibili con la patologia, idonee a ritardare il recupero oppure tali da far ritenere simulata l’assenza. La valutazione dipende dai fatti e dagli elementi sanitari disponibili.
Non può svolgere accertamenti sanitari. Può documentare condotte materiali osservabili e pertinenti rispetto a un sospetto circostanziato, lasciando ogni valutazione medica ai professionisti competenti.
Le immagini devono essere lette insieme alla cronologia, alla durata delle attività, alle mansioni e alle giustificazioni del lavoratore. L’esito disciplinare non discende automaticamente da una singola fotografia.

