Indagini per l’affidamento dei figli minori
In fase di separazione o divorzio, nel momento dei distacchi ĆØ di grande importanza la gestione di tutti i passaggi, indipendentemente dal fatto che si raggiunga un accordo consensuale o si arrivi a un contenzioso.
Ć in questa fase che che si dibatte dellāaffidamento congiunto o esclusivo dei figli, del loro mantenimento, delle giornate e dei periodi di visita del genitore non collocatario.
Normalmente gli accordi o le sentenze di separazione non variano in fase di divorzio, ma esiste la possibilitĆ che i figli, crescendo manifestino la volontĆ di andare a vivere stabilmente con il genitore sino a quel momento non affidatario; questa volontĆ spesso risulta decisiva nella fase di ascolto del minore da parte del giudice.
L’istituto dellāaffidamento condiviso con la legge Paniz
Con la legge Paniz, la legge 54 del 2006 viene definito lāistituto dellāaffidamento condiviso, mettendo in discussione la teoria secondo la quale il sentire comune e il mondo della psicologia, lāaffidamento esclusivo alla madre fosse la soluzione più auspicabile per il minore.
Sin dall’istituzione del divorzio in Italia avvenuta nel 1970 la giurisprudenza prevalente, la consuetudine giuridica quindi si riteneva che la madre fosse la figura genitoriale in grado di assicurare al minore, finito il matrimonio, la migliore assistenza dal punto di vista psicologico ed educativo.
Il padre vedeva cosƬ privato del suo ruolo, mantenendo lāobbligo del mantenimento ma potendo incidere molto poco sulle decisioni chiave riguardanti la vita dei figli, frequentandoli in tempi brevissimi e diradati nel tempo che, per ovvie ragioni ne modificavano e ne sminuivano la figura. La madre diveniva quindi di fatto lāunico genitore presente.
A proposito di affido minori la legge 176 del 27 maggio 1991, che ratificava la convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, e con la la legge n.77 del 20 marzo 2003, che ratificava la Convenzione Europea sullāesercizio dei diritti dei fanciulli del 25 genaio 1996, la legislazione italiana recepisce anche il diritto del minore a non perdere una delle due figura genitoriali in termini di tempi di frequentazione e di qualitĆ dei rapporti cosƬ come quelle dei rispettivi rami familiari che a loro volta spesso perdevano rapporti e contatti con il minore.
Il drastico ridimensionamento del ruolo paterno aveva radici culturali e sociali, nella maggior parte dei casi infatti le madri allora erano casalinghe, avevano giocoforza più tempo da dedicare ai minori e subivano molto spesso oggetto di discriminazioni e considerati soggetti da compatire. Con la legge Paniz del 2006 lāItalia si allinea alla giurisprudenza mondiale prevalente recependo un sentire sempre più condiviso dellāopinione pubblica.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n.18799/16, applicando lāarticolo 709 ter del codice di procedura civile ha condannato una madre al pagamento di 30 mila euro di multa una madre per aver denigrato lāex marito di fronte ai figli e ostacolava la frequentazione tra il padre e i minori. Questa sentenza che recepisce pienamente il diritto internazionale va nel senso di una responsabilizzazione di entrambi i genitori in merito al rispetto reciproco e contrastando tutte le forme e le sottili strategie atte a limitare o alienare lāaltra figura genitoriale.
Quando l’attivitĆ investigativa può essere utile nel processo di affido di minori
Tutta la legislazione e tutti i principi citati in ambito di affido minorile, ovviamente, vigono anche per i figli contesi di genitori non coniugati in matrimonio.
In questo quadro diventa determinante il ruolo di periti tecnici, investigatori privati e consulenti psichiatrici e psicologici, le cui perizie e indagini sulle dinamiche, sull’adeguatezza genitoriale, su casi di atteggiamenti volti all’alienazione dellāaltro genitore sono centrali e indispensabili per determinare lo svolgersi dei fatti, come in caso di abusi o falsi abusi e per una reale tutela dei minori.
Ć indiscutibile che lāaffidamento dei figli generi e determini interessi economici che possono a volte determinare difficoltĆ economiche e sociali per uno dei due coniugi, vi sono genitori, per la maggioranza padri, che una volta privati dellāabitazione non sono in grado di sostenere economicamente lāaffitto o lāacquisto di una dimore adatta ad accogliere il minore nei giorni previsti, portandoli a rinunciare anche al poco tempo di frequentazione previsto dalle sentenza, oltre all’assegno di mantenimento infatti anche lāassegnazione della casa coniugale a prescindere da chi dei due sia lāintestatario ĆØ uno dei nodi principali in sede di affidamento del minore. Questi aspetto determinano in molti casi diatribe legali senza esclusione di colpi. I casi di PAS (Parental Alienation Syndrome) non sono purtroppo rari, cosƬ come non lo sono le denunce per falsi abusi atte ad eliminare dalla vita del minore lāaltro coniuge. In questi casi, un genitore può decidere di fare richiesta di affidamento esclusivo del minore avvalendosi, oltre che della professionalitĆ di un buon avvocato, anche delle perizie di psichiatri, psicologi, neuropsichiatri infantili e delle indagini di un’agenzia investigativa.
Le indagini di un investigatore privato per ottenere l’affido esclusivo di un figlio minore
Nei casi in cui un genitore chieda l’affidamento esclusivo dei figli, l’agenzia investigativa potrĆ supportare la sua richiesta con precise indagini, per esempio sulle inadempienze dell’altro genitore. L’agenzia produrrĆ prove documentali, che potranno anche essere utilizzate in tribunale, del comportamento inappropriato del padre o della madre del minore o dei minori. Il detective potrĆ supportare la richiesta di affido con prove, filmati, registrazioni audio e video; potrĆ controllare e verificare l’idoneitĆ dei luoghi e delle persone frequentati dal minore e in generale fornire un’appropriata documentazione a supporto della richiesta di affido esclusivo.Ā