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Investigazioni private Legge 104: che cosa cambia

Ago 22, 2022

Legge 104: nuova normativa

A partire dal 13 agosto 2022 sono state introdotte alcune novità importanti in merito ai lavoratori che beneficiano delle agevolazioni ex Legge 104. In riferimento ai familiari di persone che godono dei benefici della L. 104, all’art. 3 comma 3, riguardante la condizione di gravità, per beneficiare dei 3 giorni di permesso lavorativo, il dipendente non necessita, con la nuova normativa, della dichiarazione di “referente unico”. Qualsiasi familiare può infatti fruire dei giorni di permesso lavorativo, che in ogni caso restano stabiliti in tre giornate lavorative al mese. Per ciò che concerne invece il congedo straordinario per l’assistenza a un familiare disabile, con la nuova normativa sulla L. 104 questo viene esteso a tutti i conviventi di fatto in qualità di soggetti prioritariamente individuati, alla stessa stregua del coniuge. Al fine della fruizione del congedo, la cui retribuzione prevede un periodo massimo di 24 mesi, è necessario lo statys di convivente del familiare disabile. La convivenza può altresì iniziare in un secondo momento e il lavoratore deve ex lege garantirla per l’intero periodo del congedo. Con queste modifiche il legislatore intende dare facoltà di assistenza al familiare disabile a persone diverse, in tal modo permettendo una una sana alternanza tra i familiari del disabile medesimo.

Nuovo Decreto Legge 105/2022 e direttive europee

Ma analizziamo più a fondo le modifiche alla Legge 104. Come detto, dal 13 agosto 2022, con l’entrata in vigore del D.Lgs. del 30 giugno 2022 numero 105 verranno introdotte diverse novità che andranno a regolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la parità di genere e la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne  nell’ambito del lavoro e della famiglia. La normativa, viene introdotta per attuare la direttiva (UE) 2019/1158, che va a modificare la disciplina dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104, i congedi straordinari ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151 e il congedo parentale ex art. 32 D.Lgs. 151/2001.

Per fornire indicazioni per l’applicazione delle nuove direttive di legge, l’INPS ha emanato i comunicati numero 3066 del 4 agosto 2022 e numero 3096 del 5 agosto 2022, riguardanti la conciliazione vita-lavoro, nonché le nuove norme sullo smart working e la maternità.

Prenderemo in considerazione quindi le modifiche riguardanti specificatamente la Legge 104. Il D.Lgs numero 105/2022, art. 3, comma 1, lettera b), numero 2) che vanno a regolare i permessi retribuiti spettanti ai familiari che assistano persone con handicap in situazione di gravità, previsti dall’articolo 33 comma 3 L. 104/1992. La modifica più sostanziale va a intervenire sul sistema che si basava sul “referente unico”, che stabiliva che, con l’eccezione dei genitori non potessero essere riconosciuti a lavoratori dipendenti diversi, la facoltà di fruire di permessi lavorativi per l’assistenza di un soggetto con disabilità grave ex Legge 104. La modifica introdotta all’articolo 33 stabilisce che, rimanendo invariato il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo disabile in situazione di gravità, il permesso lavorativo può essere riconosciuto previa richiesta a più soggetti che possono fruirne “in alternativa tra loro”. L’INPS informa quindi che a partire dal 13 agosto 2022 i soggetti aventi diritto potranno fare richiesta all’INPS stesso dell’autorizzazione per godere dei permessi retribuiti, in alternanza tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

Ai sensi del citato articolo 3 comma 3, i tre giorni di permesso mensile spettano dopo aver trasmesso la relativa comunicazione all’INPS, al coniuge, all’altra parte delle unioni civili, al convivente di fatto o a parenti entro il secondo grado. La fattispecie si può estendere ai entro il terzo grado, nel caso in cui i genitori, il coniuge, il parte delle unioni civili o il convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni o soffrano a loro volta di patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.

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A domanda accolta, l’INPS segnalerà l’esito positivo al familiare che a sua volta dovrà comunicarlo al datore di lavoro. A partire data indicata della comunicazione di accoglimento dei permessi, il lavoratore ha il diritto di assentarsi, con retribuzione a carico dell’INPS, che verrà anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Per quanto concerne lo Smart working, il D.Lgs. n. 105 introduce il comma 6-bis nell’articolo 33 della Legge 104, riguardante l’accesso al lavoro agile o smart-working. Il comma prevede che i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex comma 2 e comma 3 riguardante i genitori ed altri familiari abbiano “diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile” o ad altre forme di lavoro flessibile, restando invariate “le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato”. Quanto alla parità di genere viene introdotto il comma 7-ter all’articolo 33 della Legge 104, che stabilisce che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo” avvenuti nei due anni antecedenti la richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome “impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”. La Legge 104 norma anche il congedo straordinario, a tal proposito il D.Lgs. n. 105 introduce delle modifiche riguardanti il congedo straordinario biennale, spettante ai lavoratori familiari di soggetti con handicap grave. Viene infatti sostituito l’art. 42, comma 5 del D.Lgs. numero 151/2001 introducendo la figura del “convivente” ex art. 1 comma 36 della L. 76 del 20 maggio 2016, tra coloro che sono individuati in via prioritaria per la concessione del congedo in parola, quindi dal 13 agosto 2022, l’ordine prioritario per il congedo sarà il seguente:

  1. Coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, L. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. Padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, L. 76/2016;
  3. Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della L. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, L. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della L. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
  6. É ammesso il diritto al congedo “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta” di assentarsi dal lavoro, a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato.

 

Il congedo straordinario garantisce un periodo massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del beneficiario riferito a ciascuna persona portatrice di handicap, di assenza dal lavoro ricevendo la retribuzione a carico dell’INPS che verrà anticipata in busta paga dall’azienda. Per godere del diritto al congedo, il lavoratore dovrà trasmettere apposita domanda telematica all’INPS stesso.

Utilizzo dei permessi ex Legge 104

L’art. 33, comma 2, della Legge 104 permette ai genitori di minori con disabilità grave, di fare richiesta ai datori di lavoro di usufruire, anziché al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. I due messaggi di INPS riguardanti la Legge 104 e i congedi specificano anche le modalità di presentazione delle nuove domande, comunicando che sino all’introduzione dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile, dal 13 agosto 2022, richiederei permessi e congedi in base alle normative introdotte dal D. Lgs. 105 presentando domanda all’istituto previdenziale attraverso gli stessi canali per i permessi retribuiti e il congedo straordinario per il quale è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto, oppure facendo richiesta del congedo parentale al proprio datore di lavoro e regolarizzarlo dopo averne usufruito, attraverso domanda telematica all’INPS, quando la piattaforma digitale sarà aggiornata.

Utilizzo illecito e abusi riguardanti la Legge 104

Le nuove regole introdotte con il D. Lgs. n. 105 in materia di permessi retribuiti ex Legge 104, vanno ovviamente a modificare anche le fattispecie illecite riguardanti l’utilizzo di permessi derivanti da legge 104 per attività diverse da quelle previste.

Indagini investigative per abuso Legge 104

La nostra agenzia investigativa a Milano è sempre al passo con le variazioni di legge ed è specializzata anche nella verifica di un utilizzo corretto dei permessi ex Legge 104, oltre alle indagini di assenteismo per malattia o per congedi parentali. L’abuso in merito ai permessi derivanti dalla legge 104/92 oltre a rappresentare inadempienza contrattuale verso il datore di lavoro sono da considerarsi anche illeciti ai danni dell’INPS e quindi dello Stato.

I nostri investigatori sono esperti nelle indagini che consentono osservazioni statiche e dinamiche di dipendenti che fruiscano dei permessi ex Legge 104 per attività diverse rispetto a quelle previste dalla legge. Le indagini oltre a prevedere l’osservazione sugli spostamenti del dipendente prevede anche indagini sull’utilizzo eventuale dei social networks del lavoratore. Le risultanze delle nostre investigazioni sono legalmente utilizzabili in sede giudiziale.

La violazione delle normative disposte dalla Legge 104 si configura come illecito civile e penale, ovvero truffa aggravata che può portare al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e si configura come illecito ai danni dell’Inps e dello Stato. Le prove risultanti dalle investigazioni dell’Agenzia è consentita dalla legge al fine di tutelare il patrimonio economico aziendale.

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