Divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento
Con sentenza n. 13233 dell’11 giugno 2014, laĀ la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso un infortunio non mortale, lāinfortunato non può cumulare lāindennizzo ottenuto dal proprio assicuratore Ė con il quale ha stipulato, in epoca antecedente al sinistro, una polizza contro gli infortuni Ė e risarcimento ottenuto dal terzo responsabile o dallāassicuratore di questāultimo, giacchĆ© la corresponsione dellāindennizzo o del risarcimento (a seconda di quale pagamento sia avvenuto prima) estingue lāobbligazione.
La decisione si allinea a una precedente giurisprudenza della Suprema Corte adottata a Sezioni Unite (Cassazione 10 aprile 2002 n. 5119, inĀ Foro it., 2002, I, 2039), con la quale si stabiliva che lāassicurazione contro il rischio dāinfortuni non mortali rientra tra le assicurazioni contro i danni, rimanendo perciò assoggettata al principio indennitario, espresso dallāarticolo 1908 del codice civile. E, pertanto, seguendo il ragionamento fatto proprio dai giudici della Suprema Corte nella sentenza in epigrafe, laddove lāinfortunato abbia giĆ ottenuto lāindennizzo non può ottenere anche il risarcimento, se non per differenza tra quanto ottenuto a titolo di indennizzo e quanto spettante a titolo di responsabilitĆ civile (o viceversa), onde evitare che lāinfortunato ottenga un indennizzo che ecceda il danno effettivamente patito.
La decisione ĆØ destinata ad avere ripercussioni sul mercato assicurativo italiano. Anche perchĆ© si scontra con la prassi assicurativa, che tende a inserire tra le condizioni generali delle polizze āinfortuniā la cosiddetta clausola di rinunzia, da parte dellāassicuratore, allāesercizio del diritto di surrogazioneĀ exĀ articolo 1916 del codice civile. In altre parole, lāassicuratore indennizza il proprio assicurato e rinunzia a rivalersi nei confronti del responsabile.
Sarà quindi opportuno che il mercato corra al più presto ai ripari  onde evitare un cortocircuito del sistema, in caso di coesistenza di polizze infortuni e responsabilità civile.