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Malattia del dipendente e investigatore privato: il caso

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Malattia del dipendente e verifiche investigative

Il datore di lavoro può ricorrere a un investigatore privato durante la malattia del dipendente per accertare comportamenti esterni incompatibili con l’assenza. L’indagine non può avere per oggetto la diagnosi, riservata ai controlli sanitari, ma può documentare fatti che incidono sugli obblighi contrattuali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25162 del 26 novembre 2014, ha esaminato il licenziamento di un lavoratore che, durante il periodo di malattia, era stato osservato mentre svolgeva attività fisiche considerate non coerenti con la patologia lamentata.

I fatti esaminati dalla Cassazione

Gli accertamenti avevano documentato il trasporto di una bombola di gas, operazioni su uno pneumatico e altri movimenti, compreso il sollevamento del figlio. Questi episodi sono stati valutati insieme alle condizioni dichiarate dal lavoratore e alla loro possibile incidenza sul recupero.

La decisione non stabilisce che ogni attività compiuta durante la malattia sia vietata. Il punto è verificare se la condotta dimostri l’inesistenza dell’impedimento o possa pregiudicare la guarigione e ritardare il rientro.

Limiti dell’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori

L’articolo 5 della legge n. 300 del 1970 riserva gli accertamenti sanitari agli organismi pubblici competenti. Il datore non può incaricare l’investigatore di formulare valutazioni mediche o di verificare direttamente la patologia.

La giurisprudenza, anche con la sentenza n. 6236 del 2001, distingue però il controllo sanitario dalla documentazione di condotte materiali. Osservare fatti esteriori, pertinenti e accessibili con modalità lecite può essere ammesso quando serve a tutelare il rapporto contrattuale.

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Che cosa può documentare l’investigatore

  • spostamenti e attività svolti in luoghi accessibili;
  • frequenza e durata di comportamenti concretamente osservati;
  • eventuali attività lavorative per terzi;
  • sforzi fisici apparentemente incoerenti con le limitazioni dichiarate;
  • circostanze utili da sottoporre alla valutazione legale e medica competente.

Un servizio di controllo sui dipendenti deve essere circoscritto al sospetto e svolto da un soggetto autorizzato. Non sono ammesse intrusioni in abitazioni, accessi abusivi o attività prive di collegamento con la finalità dell’incarico.

Prova, proporzionalità e procedura disciplinare

La relazione investigativa è uno degli elementi disponibili e deve essere esaminata nel quadro complessivo. La compatibilità medica dei comportamenti richiede una valutazione competente, mentre l’azienda deve verificare proporzionalità della sanzione e correttezza della contestazione.

Avviare un’indagine generica espone a costi e contestazioni. È preferibile definire prima il fatto da accertare, la durata e l’utilità attesa. La pagina contatti consente di esaminare il caso in modo riservato.

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