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Cassazione: legittimi i controlli sul lavoratore in malattia tramite agenzia investigativa

Giu 30, 2020

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza n. 11697 del 17 giugno 2020

Con ordinanza n.11697/2020 la Suprema Corte di Cassazione conferma il diritto del datore di lavoro di servirsi di un investigatore privato per verificare la veridicità della malattia del dipendente. Quindi, nel caso in cui l’azienda sospetti un illecito nel mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore ha diritto ad avvalersi di un detective privato ed è autorizzata a farlo.

Nell’ordinanza si legge infatti:

“- Va rilevato che congrua deve ritenersi la sussunzione della fattispecie e rispettosa del disposto di cui agli artt. 2, 3 e 4 L n. 300/70 essendo legittimo servirsi delle agenzie investigative per verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni facenti capo al dipendente con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell’ambito lavorativo disciplinarmente rilevanti (ex plurimis, Cass. n. 12810 del 22 maggio 2017);

– va rilevato, al riguardo, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 25162 del 26 novembre 2011, nonché Cass. n. 20433 dell’Il ottobre 2011) le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza;

– nel caso di specie, ad avviso del Collegio, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto, esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante;

– ne discende la legittimità dell’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell’attività lavorativa stricto sensu, bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente;”

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Investigatore privato per accertamenti del lavoratore e licenziamento per giusta causa

In tutti i casi in cui il datore di lavoro sospetti un comportamento illecito da parte del lavoratore che, per esempio, si mette in malattia pur svolgendo attività che gli consentirebbero anche di lavorare, può servirsi di un’agenzia investigativa per accertare il comportamento illecito e ricorrere, nel caso ci fossero tutti i presupposti, al licenziamento per giusta causa.

Si legge infatti nell’Ordinanza n.11697/2020:

“- ne discende la legittimità dell’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell’attività lavorativa stricto sensu, bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente; – d’altro canto, relativamente al controllo concernente l’adeguatezza della sanzione espulsiva, va rilevato che, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 26010 del 17 ottobre 2018) in tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità;

– nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto dimostrate tutte le circostanze di fatto oggetto della contestazione disciplinare posto che, come rilevato dal primo giudice con statuizione non oggetto di censura, tali circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi informatori ed ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza di un comportamento improntato a correttezza e buona fede sulla base della perdurante assenza dal lavoro del dipendente nonostante l’intervenuta guarigione dimostrata dallo svolgimento di intensa attività ciclistica nonché di altre attività ludiche giudizialmente accertate; – la Corte, d’altro canto, fornisce adeguata contezza della ritenuta contrarietà a buona fede e, anzi, del palese contrasto con i più elementari obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, come risultante dal combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. risultante in tutta la sua gravità dal fatto che durante il periodo di riposo prescritto il dipendente aveva svolto assidua attività sportiva ed altre attività più o meno ordinarie quali prendere sulle spalle i propri figli, senza in alcun modo comunicare al datore di lavoro l’intervenuto recupero delle proprie abilità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto”.

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