Tradimento e addebito della separazione
Il rapporto tra tradimento e addebito della separazione richiede di stabilire se l’infedeltà abbia provocato la crisi oppure sia intervenuta quando il matrimonio era già compromesso. La malattia del coniuge non costituisce, da sola, una giustificazione della violazione dell’obbligo di fedeltà.
La IX sezione civile del Tribunale di Milano, con sentenza n. 4750/2015, ha deciso il caso di una moglie che attribuiva la propria relazione extraconiugale alla condizione di anoressia del marito e alla conseguente freddezza nei rapporti familiari.
Il caso deciso dal Tribunale di Milano
La donna sosteneva che la patologia avesse incrinato il rapporto prima del tradimento. Dagli elementi processuali emergevano però iniziative comuni dirette a recuperare la relazione, tra cui un percorso terapeutico e l’acquisto di una nuova abitazione più grande.
Il tribunale ha ritenuto non dimostrata la preesistenza di una crisi irrimediabile e ha pronunciato l’addebito. Ha inoltre revocato l’assegno di mantenimento stabilito in via presidenziale per la moglie, lasciando ferme le somme già corrisposte e il mantenimento destinato alle figlie minori.
La prova della crisi coniugale preesistente
Chi sostiene che l’infedeltà sia successiva alla rottura deve offrire elementi sulla situazione della coppia prima dell’avvio della relazione. Separazione di fatto, cessazione della vita comune, comunicazioni acquisite e testimonianze possono contribuire alla ricostruzione.
Il giudice confronta questi dati con la cronologia del rapporto extraconiugale. Le dichiarazioni delle parti, da sole, possono risultare insufficienti quando altri comportamenti mostrano la volontà di proseguire o recuperare il matrimonio.
Il contributo dell’investigatore privato
Le indagini sull’infedeltà coniugale possono documentare incontri, frequentazioni e altre circostanze osservabili in luoghi pubblici. Nel caso milanese, la documentazione investigativa e le testimonianze hanno contribuito a provare il tradimento.
L’incarico deve avere una durata definita e una finalità collegata alla tutela in sede di separazione. Non sono leciti accessi a telefoni, messaggi, account, abitazioni o registrazioni di conversazioni private.
Relazione investigativa e altri mezzi di prova
La relazione riporta date, luoghi, orari e condotte osservate, con immagini contestualizzate. Il legale valuta se richiedere la testimonianza dell’operatore e come coordinare il dossier con le altre risultanze processuali.
Un caso analogo è illustrato nell’articolo su infedeltà coniugale e addebito deciso dal Tribunale di Nuoro. Le due vicende mostrano il peso della cronologia senza creare automatismi sul risultato.
Valutare gli elementi prima dell’incarico
Prima dell’incarico occorre individuare, insieme al legale, il periodo e i fatti che possono assumere rilievo nella separazione. Per valutare quali circostanze siano documentabili è possibile contattare Milano Investigazioni.
Domande frequenti
La patologia può far parte della storia della coppia, ma il giudice potrebbe richiedere la prova che la crisi fosse già irrimediabile prima del tradimento.
No. Addebito e assegno richiedono valutazioni distinte sulle responsabilità della crisi e sulle condizioni economiche. La sentenza milanese riguarda il quadro specifico sottoposto al tribunale.
Incontri e frequentazioni osservabili, con date e luoghi. Il report può supportare la ricostruzione, ma viene valutato insieme alle altre prove e alle difese delle parti.

