Prenota un appuntamento in modalità Smart in video conferenza con piattaforma FaceTime, Skype o Whatsapp.

Contattaci via E-mail a info@milanoinvestigazioni.it indicando modalità, giorno e orario.

Chiama Milano Investigazioni per una consulenza gratuita

Negoziazione assistita nell’ambito delle separazioni e divorzio

Apr 1, 2015

L’art. 6 del II capo del decreto giustizia n. 132/2014 è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo. Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia. Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).

Leggi anche  Assegno di mantenimento figli: attività investigativa per l’adeguamento dell’importo

Potresti essere interessato ad altri contenuti…

Investigazioni su falsi profili social e truffe romantiche

Investigazioni su falsi profili social e truffe romantiche

Nella sempre più intricata rete dei social media, il fenomeno dei falsi profili e delle truffe online è uno dei più difficile da estirpare e anzi continua a crescere costantemente. La nota trasmissione RAI "Chi l'ha visto?" da diverso tempo si occupa delle cosiddette...

Come scegliere un investigatore privato. I nostri consigli

Come scegliere un investigatore privato. I nostri consigli

Se sei alla ricerca di un investigatore privato per investigazioni più o meno complesse, è importante che, prima della ricerca del professionista o dell’agenzia investigativa più adatta, sia fatta un’attenta valutazione delle caratteristiche da considerare per fare la scelta giusta…

Che cosa può fare e cosa non può fare un investigatore privato

Che cosa può fare e cosa non può fare un investigatore privato

Prima di fare ricorso ad un’agenzia investigativa ti sarai certamente chiesto se per le tue esigenze possa esserti d’aiuto il lavoro di un investigatore privato e quali siano i limiti di un’attività investigativa soprattutto nel caso in cui tale attività abbia ripercussione sull’altrui privacy