Che cos’è il mobbing familiare e coniugale
Esattamente come nel caso di mobbing sul posto di lavoro, il mobbing in ambito familiare indica comportamenti umilianti e persecutori che però, a differenza del mobbing lavorativo, avvengono all’interno della famiglia.
È un fenomeno sul quale, negli ultimi anni, si è posta particolare attenzione grazie anche alle diverse segnalazioni e denunce da parte di coniugi che vivevano una situazione di grave frustrazione nel rapporto con l’altro coniuge.
Il riconoscimento giurisprudenziale del mobbing familiare
Il primo riconoscimento giurisprudenziale del mobbing familiare, in materia di diritto di famiglia, si è avuto con sentenza della Corte d’Appello di Torino il 21 febbraio 2020 che facendo espressamente riferimento al mobbing coniugale, determina l’addebito di separazione a carico del marito i cui comportamenti denigratori e lesivi della dignità della moglie vengono giudicati contrari ai doveri coniugali.
In particolare i giudici della Corte descrivono i comportamenti del marito come: “irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia di origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (la moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”.
La Corte di appello parla espressamente di mobbing familiare considerando: “il rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni – fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”.
La Corte ritiene che tali comportamenti violino il “principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 della Costituzione che trova, nell’art. 29 Cost., la sua conferma e specificazione” e quindi conclude che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”. (Corte d’Appello Torino 21.02.2020).
Tale sentenza è stata confermata in Cassazione.
Raccolta di prove di mobbing familiare
Come per il mobbing in ambito lavorativo, il mobbing in ambito familiare deve essere provato attraverso la produzione di una documentazione comprovante i comportamenti illeciti per i quali chiedere il giudizio dinanzi alla Corte, per esempio nelle cause in cui viene chiesto l’addebito di separazione. Anche per il mobbing in ambito familiare è importante determinare l’incidenza e la reiterazione dei comportamenti lesivi della dignità della vittima e fornire ogni prova atta a rappresentare la condotta dell’altro coniuge e la sua “forma di persecuzione morale”
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