Negoziazione assistita per separarsi o divorziare
La negoziazione assistita per separazione e divorzio consente ai coniugi di cercare un accordo con l’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte. La procedura è prevista dall’articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014.
L’obiettivo è permettere una soluzione consensuale fuori dall’udienza davanti al tribunale, mantenendo controlli diversi a seconda della presenza di figli e del contenuto dell’accordo. Non elimina il bisogno di una valutazione legale completa, perché gli effetti personali ed economici sono rilevanti.
Quando può essere utilizzata
La convenzione può riguardare la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni già stabilite. I coniugi devono raggiungere un’intesa consapevole su tutti gli aspetti necessari, compresi casa familiare, rapporti economici e organizzazione della vita dei figli.
Gli avvocati certificano le firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Quando non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica per il nullaosta.
Accordo in presenza di figli
Se vi sono figli nelle condizioni indicate dalla legge, il controllo del procuratore riguarda anche la rispondenza dell’accordo al loro interesse. Se la valutazione è positiva viene rilasciata l’autorizzazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al presidente del tribunale, che procede secondo le modalità previste.
La tutela dei figli non può quindi essere ridotta a una clausola formale. Tempi di permanenza, contribuzione, abitazione e decisioni importanti devono essere definiti in modo chiaro e sostenibile.
Effetti e adempimenti dell’accordo
L’accordo autorizzato o munito di nullaosta produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali corrispondenti. L’avvocato deve trasmetterne copia autenticata all’ufficiale dello stato civile competente entro il termine previsto, affinché siano eseguite le annotazioni necessarie.
- ogni coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato;
- l’intesa deve coprire gli aspetti personali ed economici rilevanti;
- la presenza di figli determina un controllo più intenso;
- gli adempimenti presso lo stato civile completano la procedura;
- le dichiarazioni economiche devono essere complete e verificabili.
Informazioni economiche prima dell’accordo
Una negoziazione efficace richiede una conoscenza attendibile della situazione patrimoniale e delle circostanze familiari. Redditi, immobili, partecipazioni, disponibilità di beni e spese abituali possono incidere sulla definizione delle condizioni. Se emergono incongruenze, il legale può valutare quali documenti richiedere e quali accertamenti siano pertinenti.
Le indagini in ambito privato possono contribuire a raccogliere elementi leciti su fatti specifici, senza sostituire il confronto tra le parti o il lavoro degli avvocati. La finalità deve essere la tutela di un diritto e l’incarico deve restare proporzionato.
Prima di avviare un accertamento è opportuno condividere obiettivo e utilità con il proprio legale. Per una prima valutazione riservata è possibile utilizzare la pagina contatti.

