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A norma dell’art. 222
delle disposizioni di coordinamento del codice di
procedura penale, ai sensi dell’art. 327-bis del
codice di procedura penale, su incarico del
Difensore si possono svolgere indagini per la
ricerca di elementi probatori nell’ambito di un
processo penale, nelle forme e finalità richiamate
nel libro VI-bis del medesimo codice.
La facoltà della difesa di avvalersi anche di un
investigatore privato non è atta al solo fine della
ricerca di altri elementi di prova (es.:
rappresentative, narrative o ricostruttive,
costituite da prove dirette, indirette o
risolutive), ma è altresì mirata a verificare alcune
fonti e mezzi di prova su cui è basato l’impianto
accusatorio. Per orientare al meglio l’attività
investigativa è quindi essenziale conoscere la
strategia difensiva che si vuole sostenere. |
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